Con il termine “Natura 2000” si intende un insieme di siti individuati nei Paesi dell’Unione Europea ai sensi della Direttiva “Uccelli” (79/403/CEE, oggi sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE) e della Direttiva “Habitat” (92/43/CEE), al fine di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità del continente europeo. Le due Direttive, pur non fornendo a priori regole e divieti standardizzati da applicare nei siti, impongono agli Stati membri dell’Unione l’obbligo di raggiungere un livello soddisfacente di conservazione degli habitat e delle specie che ne hanno determinato l’individuazione. L’insieme dei siti costituisce pertanto un sistema strettamente relazionato dal punto di vista funzionale, finalizzato alla tutela di aree e di specie di interesse prioritario per la conservazione della natura in Europa.
La Rete Natura 2000 è quindi costituita da:
Zone a Protezione Speciale (ZPS), designate ai sensi della Direttiva Uccelli (79/409/CEE, oggi sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE) al fine di tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie di uccelli contenute nell’allegato 1 della medesima. Gli stati membri richiedono la designazione dei siti, precedentemente individuati dalle regioni, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per la Conservazione della Natura - presentando l’elenco dei siti proposti accompagnato da un formulario standard correttamente compilato e da una cartografia. Il Ministero dell’Ambiente trasmette poi successivamente i formulari e le cartografie alla Commissione Europea e da quel momento le Zone di Protezione Speciale entrano automaticamente a far parte della Rete Natura 2000.
Siti di Importanza Comunitaria (SIC), definiti ai sensi della Direttiva Habitat (92/43/CEE) al fine di contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale (allegato 1) o una specie (allegato 2) in uno stato di conservazione soddisfacente. Gli stati membri definiscono la propria lista di Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) sulla base dei criteri individuati nell’articolo III della Direttiva. Per l’approvazione dei pSIC la lista viene trasmessa formalmente alla Commissione Europea (Direzione Generale Ambiente), unitamente a una scheda standard informativa, completa di cartografia, di ogni sito individuato. Spetta poi al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio designare con decreto adottato d’intesa con ciascuna regione interessata, i SIC elencati nella lista ufficiale come “Zone speciali di conservazione” (ZSC)