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LA PESCA E' VIETATA IN TUTTO IL TERRITORIO DELLA RISERVA

In deroga a quanto sopra, essa può essere esercitata (a partire dal 1° agosto 2015 nella sola modalità di Pesca con Obbligo di Rilascio - No kill Fishing)  nel tratto della riva orografica destra del fiume Tevere compreso tra il ponte di Montorso (Comune di Torrita Tiberina) e la località Canneta (Comune di Nazzano), e nel tratto della riva orografica sinistra compreso tra la centrale ENEL Farfa 2 e il Fosso dell'inferno (VEDI CARTINA).
Per l'esercizio dell'attività di pesca è necessario possedere la licenza e il tesserino di autorizzazione
Quest'ultimo è rilasciato dall'Ente Gestore la Riserva con validità annuale solo per i RESIDENTI dei Comuni che ricadono nel territorio della Riserva (Nazzano, Torrita Tiberina e Montopoli di Sabina) al costo di € 20,00. I NON RESIDENTI possono acquistare il tesserino valido per uno o dieci giorni di pesca presso gli esercizi commerciali abilitati (vedi allegato sotto) al costo rispettivamente di € 5,00 ed € 30,00.
La pesca può essere esercitata dall'alba al tramonto, nei soli giorni di Martedì, Giovedì, Sabato, Domenica e nei giorni festivi infrasettimanali; il giorno festivo infrasettimanale sostituisce il primo giorno feriale successivo.
L'utente ha l'obbligo di annullare, con penna indelebile, all'inizio della giornata di pesca nella Riserva, la casella corrispondente al giorno con l'apposizione della data.

LIMITAZIONI E SPECIFICHE PRECEDENTI ALL'INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO DELLA PESCA NO-KILL

Per la cattura delle varie specie di pesci valgono tutte le norme generali sulla pesca delle acque dolci, con le seguenti eccezioni e limitazioni:
- con due canne al massimo;
- con la bilancella avente il lato massimo della rete di mt. 1.50, montata su palo di manovra, con la maglia avente il lato di mm.15;
- la pesca alla Carpa, alla Tinca e al Luccio è limitata a non più di 3 esemplari al giorno per pescatore sportivo; 
- la pesca al Cavedano è limitata a non più di 7 esemplari al giorno per pescatore sportivo;
- la pesca ai Salmonidi ed al Barbi è limitata a non più di 2 esemplari al giorno per pescatore sportivo;
- la pesca ai Percidi è limitata a non più di 5 esemplari al giorno per pescatore sportivo;
- la pesca al Luccio è vietata dal 1° Gennaio al 31 Marzo e quella del Persico Reale è vietata dal 1°Aprile al 31 Maggio.
Sono fatte salve tutte le altre norme dettate dalla Legge Regionale 7 Dicembre 1990, n. 87.
E' vietata l'introduzione di specie di fauna ittica non autoctone.

RIMANGONO IN VIGORE LE SANZIONI PER I TRASGRESSORI: 
SANZIONE AMMINISTRATIVA PER I TRASGRESSORI: da euro 259,00 a euro 2.590,00
(art. 38 L.R. 06 Ottobre 1997 n. 29, come sostituito dall'art. 2, comma 12, L.R. 02 Aprile 2003 n. 10)

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