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19 Luglio 2023

Fuochi pirotecnici nel Parco dei Castelli Romani

rischio incendio, disturbo della fauna e tutele speciali

Lo svolgimento di spettacoli pirotecnici nel Parco dei Castelli Romani rientra fra le attività non consentite, per diverse motivazioni:

- rischio incendio (soprattutto nel periodo di massima allerta, solitamente dal 15 giugno al 30 settembre);
- disturbo alla fauna selvatica (valido tutto l'anno e in ogni parte dell'area protetta);
- Regolamento del Piano del Parco, che vieta l’uso di fuochi d’artificio e l’organizzazione di spettacoli pirotecnici.

Ogni area naturale protetta rappresenta un luogo nel quale gli animali, componenti essenziali dell'ambiente tutelato, sono considerati quale valore importante, dal punto di vista ecologico e da quello simbolico tanto che, nei Parchi, vige il divieto di “catturare, uccidere, danneggiare e disturbare le specie animali” (art. 11 della L. 394/1991 e art. 27 della L.R. Lazio 29/1997).

In gran parte del territorio del Parco vi è la presenza di specie particolarmente protette (si cita, a titolo esemplificativo, il lupo appenninico), impegnate nei mesi primaverili ed estivi nella fase più delicata dell’allevamento della prole: l’effettuazione dei fuochi pirotecnici direttamente sulle aree boschive potrebbe causare l’abbandono della prole o comunque un significativo disturbo temporaneo.

Nel Parco, inoltre, sono presenti vari siti riproduttivi di falco pellegrino, specie elencata in Allegato I (tra le specie per le quali sono previste misure speciali di conservazione) della Direttiva Uccelli (2009/147/CE) e oggetto di tutela secondo l'articolo 2 della Legge 157/92 particolarmente protetta, anche sotto il profilo sanzionatorio, ma l'elenco potrebbe continuare, perchè l'area dei Castelli Romani è ricca di biodiversità ed è questo uno dei motivi per i quali è stato istituito il Parco.

Il Parco dei Castelli Romani, nel "Regolamento del Piano del Parco dei Castelli Romani" (adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 23 del 21/05/2009 e successive modifiche ed integrazioni), all'art. 67 (Disturbo alla quiete naturale) vieta l’uso di fuochi d’artificio e l’organizzazione di spettacoli pirotecnici nelle zone di riserva generale e stabilisce, inoltre, che nelle zone di protezione e di promozione economica e sociale, ai sensi del Regolamento della Regione Lazio n. 7 del 18 aprile 2005, durante il periodo a rischio di incendio l’utilizzo dei fuochi d’artificio si deve realizzare a distanza non inferiore ad un Km dai margini delle aree boscate o cespugliate.

Esistono delle alternative agli spettacoli pirotecnici, che tradizionalmente colorano il cielo e che contribuiscono ad alimentare il clima di festa legato agli eventi: i fuochi pirotecnici si possono sostituire con i fuochi d’artificio silenziosi a basso impatto. L'attenzione che si presta a ridosso del Capodanno, quando sono diverse le ordinanze Comunali che vietano gli spettacoli pirotecnici e l'uso di petardi, va applicata tutto l'anno, anche considerando la possibilità di fare scelte diverse, ugualmente suggestive ma innocue per la fauna (selvatica e domestica).

19 luglio 2023

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