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Organi dell'ente

Il Parco Naturale Regionale di Bracciano - Martignano è stato istituito il 25 novembre 1999 con L.R. n. 36 


Direttore: Daniele Badaloni

(Nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 5 aprile 2017).

Art. 24 della L.R. 29/97
Direttore dell'ente di gestione

1. Il direttore dell'ente di gestione è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è scelto in una rosa di tre candidati, individuati tra i soggetti iscritti in un elenco regionale formato e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale o, in subordine, tra i soggetti iscritti all'albo di cui all’articolo 9, comma 11 della l. 394/1991, così come modificato dall’articolo 2, comma 25 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), di cui uno designato su proposta del Presidente del consiglio direttivo e due designati su proposta del consiglio direttivo medesimo.

1 bis. Il presidente del parco stipula con il direttore nominato ai sensi del comma 1 un apposito contratto a tempo determinato, nell' ambito del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale, per la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non può oltrepassare comunque quella del mandato del Presidente della Giunta regionale che lo ha nominato. La nuova nomina o il rinnovo di quella precedente sono effettuati entro novanta giorni dalla data della proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale. Fino a tale nomina o rinnovo si intende prorogato l'incarico di direttore precedentemente conferito.

2. Per i soggetti inquadrati nei ruoli della Regione o di enti pubblici regionali, nominati direttori degli enti di gestione con contratto di diritto privato, il rapporto di lavoro presso le amministrazioni di appartenenza resta sospeso per la durata dell'incarico. Essi hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro.

3. Il direttore assiste alle sedute del consiglio direttivo, cura l'istruttoria e l'attuazione delle deliberazioni del consiglio stesso e delle determinazioni del presidente; tratta, con rilevanza esterna, gli affari di ordinaria amministrazione, adotta il provvedimento finale del procedimento relativo al nulla osta di cui all'articolo 28, dirige ed organizza i servizi e le attività gestionali, svolge tutti gli altri compiti a lui attribuiti dallo statuto dell'ente di gestione.

4. Il direttore è direttamente responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

5. All’elenco di cui al comma 1 possono iscriversi, previo avviso pubblico per titoli indetto con la cadenza stabilita dalla deliberazione di cui al comma 1, coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 giugno 2016, n. 143 (Regolamento dell’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426). L’elenco, comprensivo delle successive integrazioni, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

5 bis. L’elenco di cui al comma 1 è aggiornato, secondo le modalità indicate dalla deliberazione di cui al medesimo comma 1, verificando, inoltre, la permanenza dei requisiti, previsti al comma 5, dei soggetti iscritti.

 

Presidenza

Presidente: Vittorio Lorenzetti
(Nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.T00231 del 28 settembre 2018).

Art. 14 L.R.29/97
Consiglio direttivo e presidente

1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da altri quattro membri, scelti, previo avviso pubblico, tra persone che si siano distinte per gli studi e per le attività nel campo della protezione dell'ambiente con comprovata esperienza di gestione ed adeguato curriculum, nominati dal Presidente della Regione e così designati:
a) uno, con funzioni di presidente, dal Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, dello Statuto, sentito l’Assessore competente in materia di ambiente;
b) due dalla comunità individuandoli, con voto limitato ai sensi dell'articolo 16, anche tra non consiglieri;
c) due dal Consiglio regionale, sentite le organizzazioni agricole ed ambientaliste;


1 bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b), il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può designare un componente del consiglio direttivo dell’ente regionale di diritto pubblico “Parco regionale dell’Appia Antica”. In tal caso la comunità designa un solo componente.

2. Spetta al consiglio direttivo:
a) adottare il regolamento ed il piano dell'area naturale protetta;
b) adottare lo statuto dell'ente di gestione;
c) adottare i bilanci preventivi e consuntivi, il programma pluriennale di promozione economico e sociale ed i progetti per l'utilizzazione dei fondi destinati agli investimenti;
d) esercitare i poteri di indirizzo e controllo per la gestione dell'ente in conformità alle direttive della Regione e deliberare in ordine alle altre questioni amministrative di carattere generale non rientranti nelle competenze del direttore o non delegate al presidente.

3. Il presidente del consiglio direttivo ne indirizza e coordina l'attività, tratta le questioni che gli sono delegate dal consiglio stesso e adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili di competenza del consiglio direttivo, che devono essere sottoposti alla ratifica di quest'ultimo nella prima seduta successiva. Il presidente del consiglio direttivo svolge, altresì, le funzioni di presidente dell'ente di gestione, del quale ha la rappresentanza legale.

4. Il consiglio direttivo, nella seduta di insediamento, nomina un vice-presidente, su proposta del presidente.

5. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità previste da norme statali, l'incarico di componente del consiglio direttivo è incompatibile con la posizione di:
a) membro del Consiglio e della Giunta regionali e provinciali;
b) membro della Giunta comunale;
c) presidente o assessore di comunità montana;
d) dipendente dell'amministrazione regionale appartenente alla struttura preposta alla vigilanza dell'ente;
e) membro degli organi consultivi regionali tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli organi degli enti dipendenti.

6. Il consiglio direttivo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale che provvede, inoltre, al suo insediamento. Nelle more della costituzione del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili sono adottati dal Presidente del consiglio direttivo.

7. Il consiglio direttivo dura in carica per la durata del mandato del Presidente della Giunta regionale che lo ha costituito ed è rinnovato entro quarantacinque giorni dalla data dell'insediamento della nuova Giunta regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).

8. Le funzioni di segretario del consiglio direttivo sono svolte dal direttore dell'ente di gestione.

9. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere al presidente ed agli altri componenti del consiglio direttivo.

9 bis. Fatte salve eventuali diverse disposizioni previste dagli ordinamenti degli enti di appartenenza, i dipendenti pubblici, componenti del consiglio direttivo, hanno diritto ad usufruire di permessi retribuiti per il tempo necessario alla partecipazione alle sedute del consiglio stesso.Presidente: Vittorio Lorenzetti
(Nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.T00231 del 28 settembre 2018).

Comunità del parco

Membri della Comunità del Parco
Presidente della Comunità: Emanuele Maggi, Sindaco di Bassano Romano
VicePresidente della Comunità: Bruno Bruni, Sindaco di Manziana 

Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, Virginia Raggi
Presidente della Provincia di Viterbo, Pietro Nocchi
Sindaco del Comune di Anguillara Sabazia, Sabrina Anselmo
Sindaco del Comune di Bracciano, Armando Tondinelli
Sindaco del Comune di Campagnano di Roma, Fulvio Fiorelli
Sindaco del Comune di Monterosi, Sandro Giglietti
Sindaco del Comune di Oriolo Romano, Emanuele Rallo
Sindaco del Comune di Roma, Virginia Raggi
Sindaco del Comune di Sutri, Vittorio Sgarbi
Sindaco del Comune di Trevignano Romano, Claudia Maciucchi

Art. 16 della L.R.29/97
Comunità del Parco

1. I presidenti delle province, i sindaci dei comuni e i presidenti delle comunità montane o loro delegati nei cui territori sono ricomprese le aree naturali protette, costituiscono la comunità dell'area naturale protetta o del sistema delle aree naturali protette gestite unitariamente, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione territoriale calcolata, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione. La quota di partecipazione è definita con riferimento alla percentuale della superficie comunale compresa nell'area protetta nonché alla percentuale della quota di partecipazione del comune alla superficie complessiva dell'area protetta e non può comunque eccedere, per ciascun comune, il 49 per cento dell’intero organo collegiale. Alle province è riservata una quota complessiva pari ad un decimo; alle comunità montane una quota pari ad un decimo di quanto spetta complessivamente ai comuni che ne fanno parte. Fanno parte della comunità, altresì, quattro rappresentanti nominati dal Presidente della Regione, di cui due designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e altri due designati dalle associazioni ambientaliste a livello regionale, riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della l. 349/1986 e successive modifiche, o iscritte nell’albo regionale del volontariato. Ai rappresentanti delle associazioni è riservata una quota di partecipazione fissa, non calcolata su criteri territoriali, pari a due centesimi ciascuno.

2. La comunità designa, con voto limitato a non più di un candidato, con adeguato curriculum, i componenti del consiglio direttivo dell'ente di gestione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).

3. La comunità è organo propositivo e consultivo dell'ente di gestione. In particolare, il suo parere è obbligatorio:
a) sul regolamento dell'area naturale protetta;
b) sul piano dell'area naturale protetta;
c) sul bilancio e sul conto consuntivo dell'ente di gestione;
d) su altre questioni a richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo dell'ente di gestione.

4. La comunità esprime i pareri di cui al comma 3 entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che sia stato comunicato il parere, l'ente di gestione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

5. La comunità del parco elabora e trasmette per l'adozione al consiglio direttivo il programma pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 30.

6. In caso di contrasto tra comunità ed altri organi dell'ente di gestione, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente in materia di ambiente da lui delegato, il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva alla Giunta regionale.

7. La comunità nella prima seduta utile elegge a maggioranza assoluta dei componenti, al suo interno, il presidente ed il vice-presidente. Essa adotta, altresì, il proprio regolamento.

8. La comunità è convocata dal presidente, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti, almeno due volte l'anno. La convocazione per l'insediamento della comunità è effettuata dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente a tal fine delegato.

9. Alle riunioni della comunità partecipano di diritto il presidente ed il direttore dell'ente di gestione.

10. Alla segreteria della comunità provvede l'ente di gestione.

 

Revisore dei conti

Revisore dei conti unico: Dr. Valentina Torresi

Nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.T00089 del 08 giugno 2020

Art. 15 della L/R 29/97
Revisore dei conti unico


1. Il revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia.
2. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.
3. La nomina del revisore dei conti unico è effettuata con decreto del Presidente della Regione entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione.
4. Il decreto di nomina di cui al comma 3 fissa l’importo del compenso riconosciuto al revisore dei conti unico, che in prima attuazione non può essere superiore a quello del presidente del precedente collegio.
5. Con le modalità di cui al comma 3 è nominato il revisore dei conti supplente. L’incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti supplente subentra nell’esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinunzia o di decadenza del revisore dei conti unico e da tale momento è corrisposto il relativo compenso.
6. Il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta.
7. Il revisore dei conti unico presenta annualmente alla Giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti in materia una relazione sull’andamento amministrativo e finanziario dell’ente. Il revisore dei conti unico, inoltre, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, riferisce immediatamente alla Giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti in materia ed è tenuto a fornire, su istanza delle medesime, ogni informazione o notizia che abbia facoltà di ottenere ai sensi delle disposizioni vigenti.