La Comunità è organo propositivo e consultivo dell'Ente di gestione e cura i rapporti con i soggetti pubblici e privati locali
La Comunità del Parco, assemblea composta da tutti i Sindaci dei Comuni che hanno almeno una parte del loro territorio nel Parco, dalla XI Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini e dalla Città metropolitana di Roma Capitale, ha eletto il sindaco di Rocca di Papa, Veronica Cimino, come presidente e il sindaco di Rocca Priora, Anna Gentili, come vicepresidente.
Oltre alla Comunità, gli altri organi dell’Ente di gestione del Parco sono il Presidente; il Consiglio Direttivo; il Revisore dei conti unico.
La Comunità, ai sensi dell’articolo 16 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, è costituita da:
a) Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale o suo delegato;
b) Presidente della XI Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini o suo delegato;
c) Sindaco del Comune di Albano Laziale o suo delegato;
d) Sindaco del Comune di Ariccia o suo delegato;
e) Sindaco del Comune di Castel Gandolfo o suo delegato;
f) Sindaco del Comune di Frascati o suo delegato;
g) Sindaco del Comune di Genzano di Roma o suo delegato;
h) Sindaco del Comune di Grottaferrata o suo delegato;
i) Sindaco del Comune di Lanuvio o suo delegato;
j) Sindaco del Comune di Lariano o suo delegato;
k) Sindaco del Comune di Marino o suo delegato;
l) Sindaco del Comune di Monte Compatri o suo delegato;
m) Sindaco del Comune di Monte Porzio Catone o suo delegato;
n) Sindaco del Comune di Nemi o suo delegato;
o) Sindaco del Comune di Rocca di Papa o suo delegato;
p) Sindaco del Comune di Rocca Priora o suo delegato;
q) Sindaco del Comune di Velletri o suo delegato;
r) Sindaco del Comune di Pomezia o suo delegato.
Fanno parte della Comunità, altresì, quattro rappresentanti nominati dal Presidente della Regione, di cui due designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e altri due designati dalle associazioni ambientaliste a livello regionale, riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della L. 349/1986 e successive modifiche, o iscritte nell’albo regionale del volontariato. Ai rappresentanti delle associazioni è riservata una quota di partecipazione fissa, non calcolata su criteri territoriali, pari a due centesimi ciascuno.
Ogni componente della Comunità ha responsabilità pari alle proprie quote di partecipazione, calcolate secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 1, Legge Regionale n. 29/1997 successive modificazioni.
La Comunità è organo propositivo e consultivo dell’Ente di gestione e cura i rapporti con i soggetti pubblici e privati locali, recependone le istanze:
a) la Comunità designa, con voto limitato a non più di un candidato, con adeguato curriculum, i componenti del consiglio direttivo dell’ente di gestione di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni;
b) la Comunità elegge, nella prima seduta utile, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente ed il Vice Presidente;
c) la Comunità elabora e trasmette il programma pluriennale di promozione economica e sociale al Consiglio direttivo per l’adozione di cui all’articolo 30 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni;
d) la Comunità adotta, nel rispetto del presente statuto e della normativa vigente, il proprio regolamento;
e) la Comunità esprime pareri, anche su richiesta della Giunta regionale relativamente a questioni attinenti agli interessi dell’ente di gestione ed in particolare si esprime obbligatoriamente:
- sul regolamento dell’area naturale protetta;
- sul piano dell’area naturale protetta;
- sul bilancio e sul conto consuntivo dell’ente di gestione
- su altre questioni a richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo.